Statuto

L'Istituto Vittoria Razzetti, Fondazione di diritto privato, con provvedimento del 9 febbraio 2026 è stato ufficialmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Perde dunque la storica qualifica di ONLUS, ma si trasforma in "Ente del Terzo Settore" (ETS), completando la transizione prevista dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e dalle successive attuazioni previste dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

Statuto della Fondazione
"ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art.1 - Costituzione e Denominazione

È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (CTS) una Fondazione denominata "Istituto Vittoria Razzetti Ente del Terzo Settore" o "Istituto Razzetti ETS". La Fondazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

La denominazione dell'ente e gli estremi dell'iscrizione nel RUNTS devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ente è una fondazione privata, senza scopo di lucro. La Fondazione deriva la propria origine dall'iniziativa, nel 1880, della signora Vittoria Razzetti. Con Regio Decreto 24 luglio 1919 n.1436 è stataeretta in ente morale; con la sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988 n.396, le Leggi Regionali lombarde 27 marzo 1990 n.21 e n.22 e la delibera della Giunta regionale della Lombardia 28 luglio 1992 n.26318 è stata depubblicizzata e riconosciuta come ente morale con personalità giuridica di diritto
privato.

L'ente ispira la propria azione al principio cristiano della Carità, fondamento della sua missione fin dalle origini, che richiama la solidarietà evangelica verso i più deboli e orienta l'attività della Fondazione.

Art.2 – Sede

La Fondazione ha sede legale in Brescia. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria; l'eventuale trasferimento in altro comune richiede modifica dello statuto. L'Organo di Amministrazione può istituire sedi secondarie, uffici operativi e di rappresentanza tanto in Italia quanto all'Estero.

Art.3 – Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art.4 – Scopo e Finalità

La Fondazione, quale ETS, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 (CTS) rivolte in via prioritaria a minori, giovani, donne e alle loro famiglie nello svolgimento del ruolo educativo con particolare riferimento a interventi di supporto e sostegno e tale
attività costituisce il proprio oggetto.

L'azione della Fondazione è animata dal principio cristiano della Carità, che ne costituisce il fondamento identitario e ispira tutte le attività di solidarietà sociale. Questo principio, radicato nella tradizione dell'ente, sottolinea l'attenzione verso l'altro e la promozione della dignità umana e della giustizia sociale.

La Fondazione esercita ogni attività utile e/o necessaria al raggiungimento del proprio fine nel rispetto dei limiti e condizioni posti dalla normativa vigente, negli ambiti determinati dall'Organo di Amministrazione, perseguendo scopi di solidarietà sociale ed economica a favore di persone povere o svantaggiate, in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari in Italia o nel mondo, con particolare attenzione alle opere di assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, assistenziale, caritatevole nonché all'istruzione e alla formazione, e secondo le modalità determinate dallo stesso Organo di Amministrazione.
In particolare, tenuto conto della missione storica e delle origini dell'ente, la Fondazione esercita le attività previste dalle seguenti lettere dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
l) formazione extra-scolastica mirata a:
* prevenzione della dispersione scolastica;
* successo scolastico e formativo;
* prevenzione del bullismo;
* contrasto della povertà educativa;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del medesimo art.5 CTS.

A titolo indicativo, e fermo il rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa e dall'Organo di Amministrazione, la Fondazione potrà tra l'altro esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo di Amministrazione.
Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati nonché di terzi.

La Fondazione per perseguire il proprio scopo istituzionale e nei limiti consentiti può, tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione, diretta e indiretta, di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
f) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
i) istituire premi, borse di studio;
j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
l) sviluppare i rapporti internazionali con particolare attenzione alla dimensione europea;
m) promuovere la dignità della donna e delle pari opportunità nel contesto familiare e sociale, attraverso progetti educativi e formativi che valorizzino il ruolo femminile e contrastino la discriminazione di genere;
n) favorire le sinergie tra enti territoriali e nazionali sviluppando collaborazioni quali bandi comuni e scambio di informazioni sui soggetti finanziati.

Art.5 - Risorse e patrimonio

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art.8 D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
La Fondazione può raccogliere fondi nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.7 CTS.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fondazione, nella gestione del patrimonio, nella raccolta di fondi e risorse in genere, nella destinazione e modalità di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, deve attenersi ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Inoltre, ai fini di cui all'art.38, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

  • il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;
  • la raccolta di fondi e risorse è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art.7 del Codice del Terzo Settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente;
  • le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività promosse dalla Fondazione.

Art.6 - Patrimonio, entrate ed esercizi sociali

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
c) donazioni, lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
f) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio.

Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) da contributi ed erogazioni da parte di enti pubblici e privati;
b) da proventi o ricavi derivanti da ogni altra attività coerente con le finalità della Fondazione;
c) da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione non specificamente destinata a patrimonio.

Art.7 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.8 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. l'Organo di Amministrazione;
  4. l'Organo di Controllo;
  5. il Collegio dei Probiviri.

Art.9 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Cura l'esecuzione delle delibere dell'Organo di Amministrazione e nei casi di urgenza può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo ultimo alla sua prima riunione e comunque entro 30 giorni.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e cura la corretta osservanza dello Statuto.
Può rilasciare deleghe e/o procure a membri dell'Organo di Amministrazione e/o a terzi per determinati atti o affari.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia
impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha durata quadriennale ed è composto da 5 membri, nominati dal Collegio degli Amministratori della Congrega della Carità Apostolica. Al venir meno per qualsiasi causa di uno dei suoi membri l'ente fondatore che l'ha nominato provvede alla nomina di un suo sostituto.

Ai sensi dell'art.2382 c.c., richiamato dall'art.26 comma 8 CTS, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26, commi 6 e 7, D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione governa la Fondazione con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione,
purché:
a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di quanto sopra deve essere dato atto nei relativi verbali. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Organo di Amministrazione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

  • elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
  • amministra la Fondazione;
  • predispone e approva il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
  • provvede altresì a documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dalla Fondazione con le modalità di cui all'art.13 del D.Lgs. 117/2017;
  • adotta, ove lo ritenga, un regolamento per disciplinare aspetti organizzativi o gestionali.

L'Organo di Amministrazione può attribuire deleghe con o senza rappresentanza a singoli membri per specificati affari o materie.

Art.11 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo è monocratico, salva diversa determinazione dell'Organo di Amministrazione, e deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali; qualora venga nominato un Organo Collegiale, tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei suoi membri.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 c.c.
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Controllo:
a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
d) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo;
e) al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017, esercita, su decisione dell'Organo di Amministrazione, qualora questi non nomini un diverso soggetto, la revisione legale dei conti; in tal caso ove collegiale tutti i suoi membri devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, ed è rieleggibile. Si applica l'articolo 2399 c.c.

Art.12 - Collegio dei Probiviri

Ai sensi dell'art.40 del CTS e nel rispetto delle indicazioni secondo cui gli enti possono prevedere organi ulteriori purché le loro competenze non erodano quelle dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, è istituito un Collegio dei Probiviri quale organo di garanzia statutaria.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Per salvaguardare lo spirito originario dell'Istituto, essi sono nominati come segue:

  • un membro designato dalla Congrega della Carità Apostolica di Brescia, con funzioni di Presidente del Collegio;
  • un membro designato dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Brescia;
  • un membro designato dalla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.

Le cause di incompatibilità sono quelle previste dalla legge per i componenti dell'Organo di Controllo.

La funzione di Probiviro è incompatibile con quella di amministratore o di membro dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di garanzia statutaria: vigila sull'osservanza dello statuto e sulla conformità dell'operato dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo allo spirito e alle disposizioni del presente statuto e alla volontà dei fondatori. Può segnalare agli organi competenti eventuali violazioni o inadempimenti e formulare pareri non vincolanti. Non interferisce con le competenze dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Amministrazione, né svolge funzioni di controllo contabile o gestionale.

Il Collegio dei Probiviri può essere adito da chiunque ritenga di aver subito un pregiudizio dall'operato degli organi sociali; decide entro sessanta giorni, previo contraddittorio, con decisioni motivate che non hanno carattere vincolante ma rappresentano orientamenti da sottoporre all'Organo di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal proprio Presidente. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e riceve copia dei verbali del Consiglio. Redige verbale dei propri lavori e presenta annualmente una relazione all'Organo di Amministrazione.

Art.13 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.14 - Compensi per le cariche sociali

Ai membri dell'Organo di Amministrazione ed a qualsiasi componente di un Organo della Fondazione non sono riconosciuti compensi, salvo l'eventuale rimborso di spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti, come previsto all'art.14 D.Lgs. 117/2017.

Art.15 - Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Testo Unico del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, con successive modifiche, e le leggi vigenti.

F.TO MARCELLINO VALERIO
F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S